Atto di costituzione Notaio Carlo Maria De Magistris

 

Statuto dell’associazione

“Cittadinanzaetica”

Articolo 1

Denominazione

E’ costituita, senza alcun fine di lucro, l’associazione femminile denominata “Cittadinanzaetica”.

Articolo 1

Scopo principale

Scopo principale dell’associazione è la promozione e lo sviluppo della coscienza civile e dell'impegno sociale rivolti a tutelare la cultura della legalità.

Per tali attività “Cittadinanzaetica” potrà collaborare con soggetti esterni alla propria organizzazione.

Articolo 2

Sede

L'associazione ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria, civico n° 66.

Articolo 3

Finalità

L'associazione, basata sul volontariato e senza alcuno scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

L’associazione promuoverà l’educazione civica e la giustizia sociale divulgando la conoscenza della democrazia, della correttezza dei comportamenti istituzionali, della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini, del corretto funzionamento dei pubblici servizi e della solidarietà nei rapporti umani e civili.

La promozione della cultura della legalità e della giustizia sociale è finalizzata all’elevazione morale, civile e culturale dei cittadini.

L'associazione si prefigge anche il sostegno dell’attività di ricerca nel campo delle neuroscienze e, in particolar modo, dell’iniziativa Neurocell.

L'associazione, pertanto, si propone:

1) lo studio e la diffusione di conoscenze, di idee e di orientamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei cittadini e sopra tutto delle nuove generazioni per i valori precedentemente delineati ed il senso di responsabilità individuale nella costruzione del futuro;

2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell'associazione per esercitare con piena cognizione e consapevolezza il diritto di partecipare all’ordinata vita democratica del Paese, secondo il dettato e lo spirito della costituzione della Repubblica Italiana;

3) la diffusione di idee che favoriscano la soluzione dei problemi del Paese in armonia con i principi ispiratori dell'associazione sull’educazione della cittadinanza alla legalità ed alla giustizia sociale, anche mediante l’utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;

4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e di istituti universitari per rendere più efficace l’azione educativa e formativa della cittadinanza;

5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose;

6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con i privati;

7) l’organizzazione di convegni, incontri e di dibattiti nelle scuole, nelle università e in altre strutture aperte al pubblico sulla legalità e sui diritti e doveri del cittadino.

Articolo 4

Associazioni di secondo grado, comitati e circoli affiliati

L’associazione “Cittadinanzaetica” potrà promuovere la nascita di comitati provinciali, di circoli e di altre associazioni a sé affiliate in tutto il territorio nazionale.

I comitati, i circoli e le associazioni affiliate saranno gestiti secondo i principi e gli obiettivi di questo statuto e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati.

Ogni comitato, circolo e associazione affiliato avrà un referente nominato dal consiglio direttivo di quest’associazione.

I referenti hanno la funzione di garante dell'associazione e devono promuovere l’attività degli enti ai quali sono preposti conformemente alle norme di questo statuto.

I comitati, i circoli e le associazioni di secondo grado hanno piena autonomia e responsabilità, anche finanziaria, e devono restare in costante contatto con l'ufficio di presidenza di quest’associazione, anche al fine della stesura del bilancio.

Ogni associazione, comitato e circolo affiliato, su iniziativa del referente e col consenso scritto del presidente può:

a) attuare un proprio tesseramento, senza però concorrere alle deliberazioni dell'assemblea di quest’associazione;

b) dotarsi di sezioni e adottare un proprio regolamento;

c) con autorizzazione scritta dell’ufficio di presidenza, rappresentare l’associazione “Cittadinanzaetica” con gli enti e le istituzioni pubbliche;

d) sentito l'ufficio di presidenza, promuovere qualsiasi iniziativa pubblica conforme a questo statuto;

e) inoltrare all'ufficio di presidenza o al consiglio direttivo proposte operative e promuovere iniziative di carattere locale.

Il consiglio direttivo può sempre, con motivata deliberazione adottata col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, sciogliere anche unilateralmente il rapporto di affiliazione.

Articolo 5

Associati

All'associazione possono aderire in qualità di associate ordinarie le donne che ne condividono lo scopo e le finalità.

Gli associati possono essere fondatrici, onorari e ordinari.

Sono fondatrici coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

La richiesta di adesione deve essere inviata nella sede dell'associazione, deve essere presentata da tre consiglieri in carica e deve essere accolta con deliberazione unanime dell'ufficio di presidenza entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata deliberazione favorevole alla domanda di adesione essa deve intendersi respinta.

Associate ordinarie possono essere soltanto le donne la richiesta di adesione delle quali è stata accolta che siano in regola col pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Associati onorari sono coloro ai quali l'associazione riconosce particolari meriti ed anche i referenti territoriali.

Associati onorari possono essere anche i cittadini di sesso maschile.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall'associazione e, se donne, di essere candidate alle cariche dell’associazione.

Recesso ed esclusione

Gli associati sono sempre liberi di recedere dall’associazione.

L’adozione del provvedimento di esclusione è sempre di competenza del consiglio direttivo dell'associazione.

La qualità di associato si perde:

a) per dimissioni;

b) per incompatibilità con i fini associativi;

c) per gravi motivi riguardanti la violazione dei principi ispiratori dell'associazione.

d) per inadempimento nel pagamento delle quote associative;

e) per decesso.

L'attività degli associati deve essere svolta a titolo gratuito.

Articolo 6

Patrimonio

L'associazione si autofinanzia nelle forme sotto indicate secondo principi di sobrietà e di trasparenza.

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati, con tale imputazione, in denaro, beni mobili e immobili ed altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;

- dalle quote associative annuali;

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all’associazione, compresi quelli da essa acquistati, che saranno destinati ad incremento del fondo di dotazione;

- dalle elargizioni effettuate da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni;

- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con deliberazione dell'organo amministrativo, può essere destinata ad incremento del patrimonio;

- dai contributi concessi al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi e nei termini di cui all'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L’associazione fondazione non può, neanche indirettamente, distribuire utili, avanzi di gestione e fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Articolo 7

Fondo di gestione

Per adempiere ai propri compiti la fondazione dispone:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;

- del denaro ricavato da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio destinate, con motivata deliberazione del consiglio d'amministrazione, ad usi diversi dall'incremento del patrimonio;

- di eventuali donazioni e disposizioni testamentarie non espressamente destinate dai disponenti al fondo di dotazione;

- degli altri contributi concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dei contributi dei fondatori e di persone fisiche;

- del denaro raccolto con pubbliche sottoscrizioni;

- dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell’associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Organi e unità operative

L'associazione è amministrata dai seguenti organi:

- assemblea delle associate ordinarie;

- presidente;

- segretario generale;

- ufficio di presidenza;

- consiglio direttivo;

- tesoriere;

- revisore dei conti.

Per la realizzazione dell'attività e dei fini dell'associazione saranno costituiti gruppi di lavoro formati su base territoriale o tematica. Le modalità di attivazione e di gestione dei gruppi di lavoro è di competenza dell'ufficio di presidenza al quale spetta anche il compito di coordinare i diversi ambiti territoriali e le forme di coordinamento e di federazione con altre associazioni aventi finalità comuni.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea, composta da associate in regola col versamento delle quote associative, deve essere convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e affissa almeno quindici giorni prima nella sede sociale.

L'assemblea può essere convocata su iniziativa del presidente e deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo delle associate.

L'assemblea, eccezion fatta per quella che debba deliberare sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo delle associate ordinarie.

Per adottare deliberazioni che modificano lo statuto è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno due terzi delle associate ordinarie.

La delega può essere conferita soltanto ad un’associata con diritto di voto, ciascuna associata può rappresentare soltanto un’altra asscociata.

L’assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza delle associate ordinarie presenti.

L’assemblea discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione, elegge il presidente, il segretario generale, l’ufficio di presidenza, il consiglio direttivo ed il revisore dei conti, determinando il numero dei componenti degli organi, che dureranno in carica tre anni.

L'assemblea delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dall'ufficio di presidenza, dal consiglio direttivo, dal tesoriere e dal revisore dei conti e su tutte le eventuali questioni poste dagli associati.

Articolo 10

Presidente e segretario generale

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede le assemblee, l'ufficio di presidenza ed il consiglio direttivo.

Il presidente dà impulso a tutte le attività di coordinamento dell'associazione allo scopo di assicurare la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell'associazione.

Il segretario generale coadiuva il presidente nella sua attività di rappresentanza e di coordinamento e, a tutti gli effetti, lo sostituisce nel caso in cui egli sia impossibilitato ad agire e su sua espressa delega.

Le cariche di presidente e di segretario generale durano tre anni e possono essere rinnovate.

Il presidente fondatore, quand’anche dovesse cessare dalla carica di presidente, continuerà a far parte a vita del consiglio direttivo con la carica di presidente onorario e con diritto di voto.

Articolo 11

Ufficio di presidenza

l'ufficio di presidenza è un organismo di coordinamento istituito per migliorare e rendere efficiente l'azione dell'associazione.

L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal segretario generale che ne cura l'organizzazione e dura in carica tre anni.

L'ufficio di presidenza per sua decisione, o su richiesta del presidente o del consiglio direttivo, può promuovere denunce, esposti e querele a tutela dell'associazione, per le finalità statutarie.

Inoltre l'ufficio di presidenza può deliberare la costituzione in giudizio dell'associazione.

Articolo 12

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo gestisce l'associazione attuandone gli indirizzi generali approvati dall'assemblea e sulla base delle finalità e degli obiettivi statutari.

Il consiglio direttivo e' composto da un numero di persone variabile da tre a undici, secondo quanto deliberato dall’assemblea in sede di nomina, e resta in carica per tre anni:

I consiglieri possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo risponde del proprio operato all'assemblea.

Il consiglio, su proposta del presidente, nomina il segretario generale e il tesoriere, delibera sul riconoscimento della qualifica di soci onorari e, in occasione della definizione dei bilanci preventivi, sugli importi e sulle modalità di versamento delle quote associative.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice.

Il consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti il voto del presidente prevale per determinare l'esito della votazione.

Il consigliere che per tre volte nell'arco dell'anno associativo diserta le riunioni del consiglio direttivo senza giustificati motivi decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito in seguito a deliberazione del consiglio direttivo, fatta salva la ratifica della nuova nomina da parte degli associati riuniti nella prima assemblea successiva.

Analogamente si procederà in caso di dimissioni.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consiglio direttivo è competente per deliberare sulle espulsioni, sulle sospensioni e sui richiami degli associati.

La richiesta di adottare tali provvedimenti può essere fatta dal presidente, dall'ufficio di presidenza o da almeno cinque associate.

Articolo 13

Tesoriere

La gestione finanziaria dell'associazione è assicurata da un tesoriere nominato dal consiglio direttivo e da un revisore dei conti eletto dell'assemblea dei soci.

La rappresentanza dell’associazione con le banche che ne curano la tesoreria deve essere esercitata congiuntamente dal presidente e dal tesoriere

Articolo 14

Revisore

Il revisore vigila e verifica con periodicità almeno trimestrale sulla gestione dell’associazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul concreto suo funzionamento.

Il revisore, come le altre cariche associative, resta in carica tre esercizi e scade alla data della riunione del consiglio convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La cessazione del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato sostituito.

Il revisore partecipa alle riunioni del consiglio direttivo.

Il revisore:

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

- esamina i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo e su di essi esprime le proprie osservazioni in apposite relazioni che devono essere sottoposte al consiglio direttivo assieme ai rispettivi progetti;

- verifica nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

Là dove non dispongano norme di legge, sarà il consiglio direttivo ad indicare quali debbano essere le scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economiche e finanziarie dell’associazione.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato nella sede dell’associazione o presso il revisore.

L’associazione non può corrispondere al revisore emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n° 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 15

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo giorno dell'anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine l'organo amministrativo approva il bilancio economico di previsione e, entro il 30 aprile successivo, il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal medesimo organo, dell'esercizio decorso.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il trenta giugno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere redatti, in particolare, con i seguenti criteri:

a) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

b) il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura;

c) il divieto di cedere beni e di effettuare prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate;

d) il divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;

e) il divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di qualsiasi specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;

f) il divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 16

Durata

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 17

Estinzione dell’associazione.

L’assemblea può deliberare, nei modi richiesti per deliberare le modificazioni dello statuto, l'estinzione dell’associazione:

a) nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del codice civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice;

b) determinando, ai sensi dell'articolo 31 del codice civile e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione; in particolare, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe a quelle dell’associazione o a fini di pubblica utilità.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non previsto e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni di carattere privato non lucrative.